Descrizione
Direttiva prot. n. 31773 del 18/07/2023 - "D. L.vo n.65 del 13/04/2017 - Riparto annualità 2024 relativo alle sezioni primavera - fascia 3-6 anni" - Comunicazioni relative alla linea di intervento : "Contributo gestione per sezione".
Con la direttiva n. 25621 del 01/08/2024 avente ad oggetto: "Decreto L.vo n.65 del 13/04/2017 - Istituzione del Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell'art.1 commi 180 e 181, lett. e), della L. 13/07/2015, n.107 - Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale - Programmazione regionale Riparto annualità 2024 " relativamente al punto " Modalità di riparto comunale per la scuola dell'infanzia e le sezioni primavera" integrata successivamente dalla nota n.40171 del 2 1/11/2024, è stato indicato, nella tabella allegata, il riparto delle somme attribuite a ciascun comune, quale quota parte di competenza dello scrivente Dipartimento, nell'ambito della fascia di età 3-6 anni e comprensivo delle sezioni primavera.
La Tabella ha differenziato per colonne gli interventi che sono stati previsti e per i quali sono stati calcolati gli importi necessari.
Al riguardo, in relazione al Decreto Ministeriale 01/02/2024 n.17 di riparto delle risorse per il fondo nazionale per il sistema integrato 0-6 afferente all'e.f. 2024, che prevede all'art. 3, comma 1, lett. b) "Finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione", nell'ambito della predetta direttiva è stato previsto, per l'anno scolastico 2024/2025, un contributo alle spese di gestione delle scuole dell'infanzia paritarie, per favorire la riduzione della compartecipazione economica delle famiglie .
Il contributo non potrà superare l'importo di€ 4.000,00 per sezione.
I Comuni che nel proprio territorio comunale hanno scuole dell'infanzia paritarie dovranno:
- diffondere alle scuole dell'infanzia paritarie e pubblicare sul proprio albo la presente circolare con il relativo allegato (Mod. Istanza);
- curare la ricezione dell'istanza e dei relativi documenti allegati;
- istruire e definire le pratiche con la massima celerità, anche attivando il soccorso istruttorio, ove necessario;
- disporre l'erogazione del contributo, ad ogni scuola, fino alla concorrenza dell'importo massimo di€ 4.000,00 per sezione.
Le informazioni indicate nel Mod. Istanza si intendono dichiarate sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante della scuola, è facoltà dei Comuni disporre eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.
Ammissibilità
Le rette di compartecipazione per le quali sono state proposte riduzioni o abbattimenti parziali e per le quali si chiede il contributo, devono obbligatoriamente essere riferite all'anno scolastico in corso (2024/2025) e i destinatari dovranno essere bambini e bambine di scuola dell'infanzia 3/6 anni.
L'abbattimento delle rette di compartecipazione al servizio, dovrà riguardare prioritariamente i bambini e le bambine le cui famiglie abbiano un ISEE in corso di validità (scadenza 31/12/2024) che non superi € 15.748,78. Sarà cura dell'Ente gestore richiedere e conservare agli atti della scuola copia dell'Attestazione ISEE delle relative famiglie.
La riduzione, completa o parziale della retta di compartecipazione, potrà riferirsi a singoli mesi oppure all'intera durata dell'anno scolastico.
I bambini, per i quali si prevede l'abbattimento/riduzione delle rette, non possono essere già destinatari, per il medesimo anno scolastico, di interventi similari.
Le rette di compartecipazione oggetto dell'abbattimento/riduzione possono riguardare:
- Retta d'iscrizione scolastica
- Retta di frequenza scolastica
- Altre rette di frequenza per altre attività curricolari previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- Retta di refezione/mensa
Presentazione delle istanze
Gli Enti gestori delle scuole dell'infanzia paritarie, entro e non oltre il giorno 20 dicembre 2024, dovranno trasmettere l'istanza di ammissione al contributo e la documentazione a corredo al Comune di appartenenza, utilizzando il modello allegato alla presente circolare.
Non saranno ammesse a contributo le istanze:
- pervenute oltre il termine di scadenza;
- non completamente compilate;
- prive della firma del richiedente;
- proposte da soggetto diverso da quello avente diritto (legale rappresentante);
- prive in tutto o in parte della documentazione da allegare all'istanza.