Descrizione
L’Ufficiale Elettorale
In occasione dei referendum popolari abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025 (art. 75 della Costituzione)
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, possono partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli Uffici Consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, quale modificata dalla legge 3 novembre 2017, n.165).
Tali elettori, se intendono partecipare al voto dall’estero, dovranno fare pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il 07 maggio 2025 (con possibilità di revoca entro lo stesso termine) una dichiarazione di OPZIONE .
L’opzione può essere inviata per posta ordinaria, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera, sottoscritta dall’elettore e obbligatoriamente corredata di copia di valido documento di identità dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare (Consolato o Ambasciata ) competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (ovvero di trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale; oppure di essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni (comma 1 dell’art.4- bis , resa ai sensi degli artt. 46 e47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica28/12/2000 n. 445.
Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero per i familiari conviventi dei temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza.
dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).