Descrizione
AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE
E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO (2026-2027)
IL SINDACO
Rende noto che in conformità al disposto dell'art. 21 della legge 1 O aprile 1951, n. 287, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405 e del 2° comma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n.1441, si provvede all'aggiornamento degli ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO
INVITA
I cittadini che, non essendo già iscritti negli ALBI definitivi dei GIUDICI POPOLARI, e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 12 della predetta legge, a chiedere, non più tardi del 31 LUGLIO del corrente anno, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO.
La domanda di iscrizione nell'Albo dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di Appello va redatta secondo quanto indicato nel relativo modello pubblicato in allegato, con allegata fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, possibilmente accompagnata da fotocopia dell'ultimo titolo di studio conseguito, e va presentata direttamente all'Ufficio Protocollo o alla seguente pec comune.favara@pec.it, entro e non oltre il 31 luglio 2025.
Indicare nella domanda anche un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica I requisiti sono i seguenti:
- residenza nel Comune di Favara;
- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale (poiché tale requisito non è più certificabile, sarà accertato che non risultino iscrizioni nel Casellario Giudiziale);
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- essere in possesso del titolo di studio dì scuola media di primo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari dì Corte d'Assise e del titolo dì studio dì scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello.
Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.