Strutture Turistiche-Ricettive operanti sul territorio Comunale: obbligo di richiesta del Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Dettagli della notizia

A partire dal 3 settembre 2024.

Data:

20 Settembre 2024

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Descrizione

Dal 3 settembre 2024, come da avvenuta pubblicazione sulla G.U.R.I., parte II, n. 103 del 03/09/2024, la Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (B.D.S.R.) è ufficialmente operativa su tutto il territorio italiano. Questa piattaforma centralizzata è dedicata alla registrazione di tutte le strutture ricettive, inclusi gli immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche. La BDSR, che ha completato una fase sperimentale in alcune regioni italiane a partire da giugno 2024, mira a garantire una mappatura completa delle attività ricettive nel Paese, facilitando il controllo e la lotta contro l’ospitalità irregolare.

Obbligo di richiesta del Codice Identificativo Nazionale (CIN):

A partire dal 3 settembre 2024 i titolari di:

🔴 unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;

🔵 unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi;

🔴 strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere;

avranno 60 giorni per richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) attraverso la BDSR. La procedura di richiesta richiede l’autenticazione tramite CIE o SPID e consente ai proprietari di verificare e aggiornare i dati relativi alle proprie strutture. Il CIN dovrà essere esposto all’esterno dell’immobile e riportato in tutti gli annunci pubblicitari, pena sanzioni amministrative significative.

Requisiti di sicurezza:

Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), dovranno essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili accessibili a norma di legge da posizionare in prossimità degli accessi e delle aree di maggior pericolo. Dovrà essere presente un estintore per ogni 200 mq di superficie e comunque uno ogni piano dell’edificio.

Le sanzioni:

In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra richiamati, sono previste sanzioni:

🥇per la mancanza del CIN è prevista ad una sanzione da € 800,00 ad € 8.000,00

🥈 per la mancata esposizione del CIN è prevista una sanzione da € 500,00 ad € 5.000,00

🥉per la mancanza dei requisiti di sicurezza è prevista una sanzione da € 600,00 ad € 6.000,00

Le strutture già in possesso del CIR possono chiedere la riconversione in CIN sul Portale telematico del MITUR entro il primo gennaio 2025.

Ultimo aggiornamento: 20/09/2024, 12:04

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